(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 40 del 3 ottobre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo
1992,   n.   257   (Norme   relative   alla  cessazione  dell'impiego
dell'amianto)   in   osservanza  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8 agosto  1994  (Atto  di  indirizzo e coordinamento alle
regioni  ed  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per
l'adozione   di   piani   di   protezione,  di  decontaminazione,  di
smaltimento  e  di  bonifica  dell'ambiente, ai fini della difesa dai
pericoli  derivanti  dall'amianto), estendendo il campo di intervento
anche all'amianto in matrice compatta.
    2. Sono obiettivi della presente legge:
      a) la   salvaguardia   del  benessere  delle  persone  rispetto
all'inquinamento da fibre di amianto;
      b) la  prescrizione  di  norme  di  prevenzione per la bonifica
dall'amianto;
      c) la  promozione  di  iniziative di educazione ed informazione
finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.