(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 3 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta. 2. Sono obiettivi della presente legge: a) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto; b) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto; c) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.